Il 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello n. 181 fornendo un chiarimento preciso su un dubbio diffuso tra i produttori di energia solare. La domanda riguardava l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% all’acquisto di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) destinato a un impianto fotovoltaico già operativo. La risposta dell’Amministrazione ha confermato che, in tali circostanze, si deve applicare l’IVA ordinaria al 22% poiché il BESS non è considerato parte integrante della fase di costruzione dell’impianto.
Il contribuente che ha avanzato l’interpello gestisce un impianto fotovoltaico con una capacità produttiva annua stimata di circa 8.069 MWh. L’intenzione era di integrare due unità di accumulo da 5 MWh ciascuna, per un totale di 10 MWh in grado di immagazzinare energia sia prodotta dai pannelli sia prelevata dalla rete nazionale. Il fornitore aveva indicato l’aliquota del 22% mentre l’azienda acquista sostenendo che la natura ibrida dell’accumulo giustificasse l’IVA al 10%.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sul BESS in un impianto già funzionante
L’Amministrazione ha precisato che l’agevolazione al 10% è riservata esclusivamente ai componenti necessari alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare. Un BESS pur essendo collegato all’impianto, svolge una funzione di stoccaggio che avviene dopo la generazione. Poiché l’impianto può produrre energia autonomamente senza il sistema di accumulo, quest’ultimo non soddisfa il requisito di “componente indispensabile” previsto dalla normativa.
Perché l’IVA ordinaria del 22% è la norma
Il riferimento normativo è la Tabella A, parte III del d.P.R. n. 633/1972, che individua al n. 127-quinquies gli impianti di produzione e al n. 127-sexies i beni “finiti” utilizzati direttamente nella loro costruzione. L’Agenzia ha ribadito che le disposizioni sono tassative: non è possibile estendere l’agevolazione a elementi che, seppur funzionali, non partecipano alla produzione di energia.
I limiti dell’agevolazione al 10% per componenti di impianti rinnovabili
Le norme non distinguono tra “miglioramenti” o “integrazioni” di impianti già esistenti e il concetto di nuova costruzione. Solo gli interventi che costituiscono una reale edificazione o un ampliamento strutturale sono ammissibili al regime agevolato. Qualsiasi modifica che si limiti a potenziare la gestione o a ottimizzare le prestazioni, come l’installazione di un accumulatore, è esclusa.
Distinzione fra costruzione, modifica e ampliamento
La prassi dell’Agenzia, richiamando la risoluzione n. 269/E del 2007, specifica che i beni finiti devono essere acquistati “per essere direttamente impiegati nella costruzione dell’opera”. Un BESS, pur essendo una infrastruttura tecnologica non rientra in questa definizione perché la sua funzione si attiva poi che l’energia è già stata prodotta. Anche se l’intervento comporta un potenziamento della capacità di stoccaggio, esso è considerato una semplice “modifica” dell’impianto esistente, non un nuovo “ampliamento” soggetto all’aliquota ridotta.
Il caso pratico: impianto da 8.069 MWh e accumulo 700 MWh + 2.500 MWh
Nel caso specifico, la società intendeva immagazzinare circa 700 MWh di energia prodotta dal fotovoltaico e 2.500 MWh prelevati dalla rete nazionale. L’accumulatore, quindi, non è alimentato esclusivamente dall’energia solare, ma combina fonti diverse per partecipare al mercato elettrico. Questa caratteristica ibrida è stata valutata dalla Agenzia come prova ulteriore della sua natura di gestione temporale dell’energia piuttosto che di produzione, confermando l’applicazione dell’IVA al 22% su tutta la transazione.



