Con l’arrivo delle ondate di caldo molte famiglie valutano l’acquisto di un climatizzatore a basso consumo. È importante però capire che il cosiddetto bonus condizionatori non è una misura autonoma: si tratta di agevolazioni che si ottengono tramite il Bonus ristrutturazioni o l’Ecobonus con regole diverse a seconda dei casi.
La normativa è stata aggiornata e confermata per le spese sostenute nel 2026 e nel 2026. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dell’agevolazione anche senza eseguire lavori edilizi, ma solo in specifiche condizioni tecniche legate alla sostituzione degli impianti con soluzioni ad alta efficienza.
Quali misure e percentuali si applicano nel 2026-2026
La detrazione varia in base alla finalità dell’intervento: in generale la quota detraibile è pari al 36% della spesa sostenuta, mentre sale al 50% se l’immobile è destinato ad abitazione principale e il contribuente possiede un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso o abitazione). Le somme recuperate vengono ripartite in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi.
Tetti e limiti di spesa
Per la detrazione al 50% si mantiene il riferimento al limite già conosciuto per il Bonus ristrutturazioni: il tetto massimo è quello previsto dalla disciplina in vigore per questa misura. Restano invece le regole ordinarie per la detrazione al 36% applicabile ad altri casi. È inoltre chiarito che non rientrano nell’agevolazione le spese relative alla sostituzione di impianti invernali alimentati esclusivamente da combustibili fossili.
Quando è possibile ottenere la detrazione senza lavori di ristrutturazione
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il canale agevolativo senza interventi edilizi è subordinato alla sostituzione di impianti esistenti con sistemi a pompa di calore o con apparecchi ad alta efficienza energetica. In pratica, se si rimpiazza un vecchio impianto con un nuovo climatizzatore che funge anche da pompa di calore e garantisce risparmio energetico, si può accedere all’Ecobonus anche senza opere murarie.
Va ribadito che non esiste un vero e proprio “bonus condizionatore” come misura autonoma: il beneficio deriva dall’applicazione delle norme del Bonus ristrutturazioni o dell’Ecobonus a seconda delle caratteristiche tecniche e del tipo d’intervento.
Requisiti tecnici e esclusioni
Per accedere all’agevolazione senza ristrutturazione è necessario che il nuovo sistema abbia prestazioni energetiche rilevanti; in alcuni casi è richiesta la possibilità di utilizzo sia per il raffrescamento estivo sia per il riscaldamento invernale. Sono esclusi gli impianti alimentati esclusivamente con combustibili fossili.
Modalità di pagamento e adempimenti amministrativi
Un elemento indispensabile per ottenere la detrazione è la modalità di pagamento: i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante che riporti la causale con il riferimento normativo, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA o il codice fiscale dell’azienda installatrice e gli estremi della fattura. Pagamenti con carta di credito, assegni o altri strumenti non permettono l’accesso al beneficio.
Per gli interventi che ricadono nell’Ecobonus o comportano risparmio energetico, è inoltre obbligatorio trasmettere le schede descrittive attraverso il portale dedicato di ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il portale per l’anno 2026 è stato aperto il 22 gennaio 2026 e la scadenza ultima per sostenere spese agevolabili è il 31 dicembre 2026.
Documentazione da conservare
Per la dichiarazione dei redditi è fondamentale conservare: fattura di acquisto e installazione, copia del bonifico parlante, eventuale ricevuta di trasmissione ENEA e, nel caso dell’Ecobonus, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ove richiesto. Senza questa documentazione il diritto alla detrazione può essere compromesso.
La platea dei soggetti autorizzati ad accedere alle agevolazioni è ampia e include persone fisiche esercenti arti e professioni, società di persone e di capitali, associazioni di professionisti, condomini enti pubblici e privati non commerciali, istituti autonomi per le case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Per l’Ecobonus la disciplina riguarda anche contribuenti non residenti e soggetti che producono reddito d’impresa.


